L’ISCRIZIONE INPS PROVA LA QUALIFICA DI IAP MA DEVE SUSSISTERE SIN DALL’APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO AGEVOLATO

di Vanni Fusconi, centro studi ConsulenzaAgricola.it

Il Legislatore ha demandato alle Regioni il potere di accertare, ad ogni effetto di legge, il possesso dei requisiti di Imprenditore Agricolo a titolo Professionale (IAP); tuttavia, non bisogna dimenticare che tali Enti non effettuano verifiche con effetto retroattivo e i certificati, attestanti la qualifica, hanno un’efficacia limitata nel tempo. Tali circostanze devono essere tenute ben in considerazione poiché il D.Lgs. 99/2004 stabilisce che la qualifica di IAP debba essere mantenuta per un quinquennio dalla data di applicazione delle agevolazioni, quindi occorre interrogarsi su come fornire la prova di tale qualifica nel caso in cui vengano effettuate contestazioni.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 99 del 2004, è Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) la persona fisica in possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali (art. 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999) che dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.
Il successivo comma 3 della medesima disposizione stabilisce che anche le società di persone, cooperative e di capitali possono essere considerate Imprenditori Agricoli Professionali, a condizione che lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice Civile. Inoltre, nel caso di società di persone, almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (per le società in accomandita, la qualifica si riferisce ai soci accomandatari), mentre, nel caso di società di capitali o cooperative, almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative deve essere in possesso di tale qualifica.
In buona sostanza, anche le società, siano esse di persone o di capitali, che abbiano quale oggetto sociale esclusivo l’esercizio di attività agricola, possono acquisire la qualifica di IAP, mutuandola da almeno un socio/amministratore.

La qualifica di Società Agricola IAP è di particolare importanza poiché le stesse agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizia, attribuite alle persone fisiche dall’art. 1, comma 4 del D.Lgs. 99/2004, sono state riconosciute dall’art. 2, comma 4, del medesimo Decreto anche alle società agricole che contengono nella ragione o nella denominazione sociale l’indicazione di società agricola. Al secondo capoverso della medesima disposizione viene poi previsto che la perdita dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni, determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.

Alla luce del fatto che l’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 99/2004 demanda alle Regioni il potere di accertare la qualifica IAP e che queste ultime rilasciano certificati senza alcun effetto retroattivo e con una durata limitata nel tempo, ci si deve interrogare su quale sia la prova da fornire nel caso in cui venga contestata tale qualifica e, conseguentemente, la possibilità di beneficiare dell’agevolazione. La soluzione a tale interrogativo emerge dal combinato disposto di cui all’art. 2, comma 5-bis e 5-ter del D.Lgs. 99 del 2004.

Al comma 5-bis la disposizione in esame precisa che “l’Imprenditore Agricolo Professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura”.
Al successivo comma 5-ter viene poi stabilito che “Le disposizioni relative all’Imprenditore Agricolo Professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all’apposita gestione dell’INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle Regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le Regioni e l’Agenzia delle Entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP”.

Al fine di usufruire dei benefici derivanti dalla qualifica di IAP, il comma 5-ter rende sufficiente la mera presentazione dell’istanza finalizzata ad ottenere la qualifica, concedendo poi un termine di 24 mesi per il riconoscimento dei requisiti di cui ai commi 1 e 3. Tale disposizione non prevede alcun differimento per quanto concerne l’iscrizione INPS che deve sussistere fin dal momento in cui si usufruisce delle agevolazioni. Da ciò si desume che l’iscrizione nella gestione previdenziale è requisito necessario e sufficiente per attribuire la qualifica di IAP al socio/amministratore e, conseguentemente, alla società agricola. 

In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 2644 del 2020 che, traendo spunto dal combinato normativo di cui sopra, ha stabilito: “Dalla considerazione letterale, finalistica e sistematica della disciplina normativa – suscettibile di stretta interpretazione nella parte di natura agevolativa – deve dunque ritenersi che i benefici fiscali e creditizi vengano concessi all’Imprenditore Agricolo Professionale che risulti iscritto alla gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura e che tale requisito debba sussistere anche in capo al socio amministratore che, rispettivamente, comunichi alla società di persone o di capitali la qualità di Imprenditore Agricolo Professionale. Posto che – da un lato – le agevolazioni in questione non sono riconosciute tout court agli Imprenditori Agricoli Professionali (persone fisiche o società), ma solo a quegli Imprenditori Agricoli Professionali che risultino iscritti alla gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura, e che – dall’altro – è la qualità di Imprenditore Agricolo Professionale del socio o dell’amministratore che propaga alla società tale qualità, deve ritenersi che in tanto quest’ultima possa essere a sua volta ammessa all’agevolazione, in quanto il socio o l’amministratore che lo consente ed attribuisce la veste lAP sia iscritto in tale gestione”.
Tali considerazioni sono motivate anche dal fatto che, come evidenziato dalla stessa Corte Cassazione, solo con l’iscrizione INPS del socio/amministratore si verifica quella equiparazione tra IAP-persona fisica e IAP-società che la Legge ha inteso affermare quando ha riconosciuto ad entrambi i soggetti le medesime agevolazioni fiscali e creditizie. 

In virtù dell’iter logico-giuridico di cui sopra, i Giudici di legittimità hanno espresso il seguente principio di diritto: “Le agevolazioni di cui alla Piccola Proprietà Contadina, già previste per la persona fisica con qualifica di Coltivatore Diretto, sono estese dall’art. 2, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. n. 99 del 2004, anche alle società agricole che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, dello stesso Decreto, abbiano la veste di Imprenditore Agricolo Professionale, a condizione che al momento dell’applicazione del trattamento agevolato sussista l’ulteriore requisito dell’iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale per l’agricoltura di almeno un socio, se società agricola di persone, di almeno un amministratore, se società agricola di capitali, di un amministratore socio nelle società cooperative”.

Alla luce delle argomentazioni sopra svolte si ritiene che, al fine di usufruire delle agevolazioni in materia di imposizione indiretta e creditizia, le società agricole al momento in cui beneficiano dell’agevolazione e nei successivi 5 anni, devono rispettare il requisito dell’iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale per l’agricoltura del socio/amministratore che, in virtù di quanto previsto dall’art.1 comma 3 del D.Lgs. 99/2004, attribuisce alla società agricola la qualifica IAP.