10 LugLA RISPOSTA AD INTERPELLO N. 363 DEL 2023 OFFRE L’OCCASIONE PER SVOLGERE ALCUNE RIFLESSIONI SULL’INQUADRAMENTO FISCALE DELLA PRODUZIONE DI PROSCIUTTO
L’affettamento e il confezionamento del prosciutto non sono considerati servizi di “produzione” poiché non modificano la natura del prodotto; pertanto, non può trovare applicazione l’aliquota IVA del 10% prevista per il prodotto principale. Queste sono le conclusioni a cui è giunta l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 363 del 26 giugno 2023. Alla luce di quanto riportato nel richiamato documento di prassi l’aliquota IVA del prodotto realizzato si applica solo ai servizi strettamente connessi alla sua produzione, mentre nel caso in esame l’affettamento e il confezionamento intervengono in una fase successiva. Inoltre, viene precisato che il richiamo effettuato dall’istante alla risoluzione 69 del 13 luglio 1998 non può essere ritenuto valido. Infatti, in quell’ipotesi è stata riconosciuta l’aliquota iva del 10% al servizio di disossatura e confezionamento che a differenza dell’affettamento non interviene in una fase successiva della produzione, ma è parte della produzione stessa, poiché il prosciutto disossato è considerato un prodotto diverso dal prosciutto con l’osso. Il prosciutto merita alcune considerazioni anche ai fini delle imposte dirette. A differenza di altri prodotti frutto della lavorazione delle carni (salsicce e salami) il prosciutto non è compreso nell’elenco dei prodotti trasformati e manipolati di cui al DM 13 febbraio 2015, conseguentemente non può usufruire della tassazione su base catastale di cui all’art. 32 TUIR. Una riflessione di opportunità mi spinge a condividere la tesi secondo cui tale prodotto potrebbe usufruire della tassazione forfettaria al 15% (riservata alle aziende agricole individuali e alle società semplici). Tuttavia, al fine di dare maggiore organicità al provvedimento del 2015 sarebbe comunque auspicabile inserire nuovamente il prosciutto nel decreto delle attività agricole connesse, poiché si ritine perlomeno opportuno che prodotti che in linea di massima subiscono processi di lavorazione similari in termini di “distanza” dal prodotto originario, possano usufruire del medesimo trattamento fiscale. Si ricorda, infatti, che il salame è presente nel decreto delle attività agricole connesse, mentre il prosciutto è stato eliminato nella versione successiva a quella del 2007.