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IL CARATTERE ECONOMICO LEGITTIMA LA SEPARAZIONE DELL’ATTIVITÀ AI FINI IVA

L’applicazione del regime speciale di cui all’art. 34 del D.P.R. 633/72 fa sì che la detrazione IVA sia forfettizzata in misura pari all’importo risultante dall’applicazione delle percentuali di compensazione. Tale regime può essere vantaggioso per il contribuente fino al punto da generare una vera e propria rendita finanziaria; tuttavia, può anche accadere che gli ingenti costi per l’acquisto delle materie prime necessarie, ad esempio, al confezionamento dei prodotti, non rendono conveniente l’applicazione del regime speciale.

Alla luce di ciò molte aziende separano l’attività ai fini IVA per poter mantenere il regime di cui all’art. 34 ove l’attività determina una rendita finanziaria e detrarre l’imposta nei modi ordinari ove gli ingenti costi non rendono vantaggiosa la forfettizzazione dell’imposta.

L’art. 36 comma 3 del D.P.R. 633/72 disciplina la separazione facoltativa dell’attività, ma la subordina all’esercizio di più imprese o di più attività nell’ambito della stessa impresa. L’Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione 8 giugno 1984, n. 396118 dopo avere chiarito che anche in presenza di due attività agricole, entrambe rientranti nel regime speciale IVA, è possibile separare le attività, ha affermato che “deve trattarsi di attività che, pur essendo svolte nell’ambito della stessa impresa agricola, siano oggettivamente scindibili e, come tali, suscettibili di formare oggetto di autonomo esercizio di impresa”.

Dalla citata risoluzione emergono quindi due principi fondamentali: in primo luogo il Ministero ha chiarito che il produttore agricolo può optare per l’applicazione dell’imposta nel modo normale anche per una sola attività, conseguentemente la contabilità separata può riguardare un’attività in regime speciale e un’attività in regime normale per opzione. In secondo luogo viene affermato il principio secondo cui le attività sono scindibili nel caso in cui si concretizzino due effettive attività di impresa, ognuna delle quali non può prescindere dall’effettuazione di operazioni effettuate nei confronti di soggetti terzi.

In buona sostanza, per poter accedere alla separazione facoltativa delle attività è necessario che ci trovi al cospetto di effettive attività di impresa in senso economico; pertanto, si dovrà escludere la possibilità di applicare il terzo comma dell’art. 36 ogni qual volta una delle due attività registri esclusivamente passaggi interni, poiché, in questo ipotesi, non può concretizzarsi alcuna attività in senso economico.

Sul punto è inoltre opportuno evidenziare l’orientamento estremamente restrittivo della Corte di Cassazione che tende a negare la separazione facoltativa ogni qual volta le due attività siano parte dello stesso processo produttivo.