AGRICOLTURA, TERZISTI IN DUBBIO DOPO IL DECRETO LEGISLATIVO

di Vanni Fusconi, Giorgio Gavelli - Pubblicato sul Sole 24 ore il 20.01.2025

Con il Dlgs 192/2024 il Governo ha avviato una trasformazione radicale della fiscalità agricola, segnando un punto di svolta per il settore delle coltivazioni fuori suolo. Il provvedimento, attuativo della legge delega 111/2023, apre nuove opportunità per le imprese agricole, introducendo un regime fiscale più favorevole e incentivando tecniche innovative.

Tuttavia, la riforma impatta anche su specifiche forme contrattuali come la coltivazione di vegetali in conto terzi (la cosiddetta “soccida verde”). La modifica dell’articolo 32 del Tuir estende, dal periodo d’imposta 2024, il concetto di reddito agrario alle coltivazioni che non utilizzano la terra come substrato produttivo e introduce una distinzione tra due modalità di coltivazione fuori suolo, entrambe suscettibili di essere ricomprese nel reddito agrario:

– coltivazioni in strutture fisse o mobili, anche provvisorie (i tunnel) non accatastate e situate su terreni dotati di reddito agrario (articolo 32, comma 2, lettera b) del Tuir), per le quali la superficie adibita alla produzione non deve superare il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;

– coltivazioni all’interno di fabbricati appartenenti a specifiche categorie catastali – C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10 (articolo 32, comma 2, lettera b-bis) del Tuir) – per le quali, fino all’emanazione del decreto che definirà la superficie agricola di riferimento, il reddito verrà determinato applicando alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile la tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia, incrementata del 400 per cento.

Un punto controverso è la nuova disciplina fiscale della soccida verde, ossia la coltivazione di vegetali in conto terzi svolta dall’imprenditore agricolo sui propri terreni. In base all’articolo 33, comma 2-bis del Tuir, sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b). Sul tema la circolare 12/E/2008 ha precisato che chi svolge tale attività non è considerato un contoterzista, ma un imprenditore agricolo, poiché opera sul proprio fondo. La riforma non ha però apportato alcuna modifica al comma 2-bis dell’articolo 33 del Tuir, per cui, sulla base del tenore letterale della norma, la determinazione del reddito su base catastale può trovare applicazione solo per le forme di coltivazione svolte nei limiti di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b). L’omesso riferimento alla nuova lettera b-bis) pare comportare che gli imprenditori agricoli che coltivano vegetali per conto terzi all’interno di fabbricati (ad esempio in serre D/10) non potranno più usufruire della determinazione del reddito su base catastale già a decorrere dal 2024. Tali prestazioni potrebbero tutt’al più essere assoggettate alla disciplina dei servizi in agricoltura nel rispetto dei limiti imposti dal terzo comma dell’articolo 2135 del Codice civile: c’è da chiedersi se questo effetto rientri nell’effettiva volontà del legislatore.