AGEVOLAZIONI FISCALI PER L’AGRICOLTURA, LA CORTE DI CASSAZIONE APRE AD UN NUOVO CONCETTO DI FONDO RUSTICO

di Vanni Fusconi – Pubblicato sulla Rivista n. 05 2025 di ConsulenzaAgricola.it

Le agevolazioni fiscali previste per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina (PPC) rappresentano da tempo uno strumento basilare per sostenere il settore agricolo, in particolare nelle operazioni di compravendita dei fondi rustici.

Tuttavia, occorre considerare che l’agricoltura contemporanea si trova oggi al centro di una profonda trasformazione. I modelli produttivi, le esigenze del mercato, l’attenzione alla sostenibilità ambientale e le nuove tecnologie stanno progressivamente modificando il concetto stesso di “attività agricola”, allontanandolo dalla sua accezione più tradizionale. Questo cambiamento si riflette anche sul piano normativo e fiscale, come dimostra il processo di riforma in atto, che mira a delineare un sistema più coerente con le nuove sfide del settore.

In questo contesto, appare sempre più necessario che l’Agenzia delle Entrate riconsideri l’interpretazione della disciplina delle agevolazioni PPC in chiave evolutiva, adottando una lettura estensiva che tenga conto del mutato scenario agricolo. Solo attraverso un aggiornamento interpretativo è possibile garantire che tali strumenti conservino la loro efficacia e siano in grado di accompagnare realmente la crescita e la modernizzazione dell’agricoltura italiana.

Le agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina sono state introdotte per la prima volta nel 1954, con la Legge n. 604, e poi prorogate per oltre cinquant’anni dal legislatore. Nel 2010, con la Legge del 26 febbraio n. 25, è stato convertito il c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. n. 194/2009), il quale ha totalmente riscritto la disciplina delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina[1]. A differenza di quanto era sempre avvenuto negli anni precedenti, questa norma non ha richiamato le disposizioni contenute nella Legge n. 604/1954 e, pertanto, l’applicazione della PPC è oggi rimessa ad una regolamentazione completamente nuova.

La portata innovativa della Legge n. 25 del 2010 la si evince dai seguenti aspetti: sotto  il  profilo  soggettivo  ha  assunto  primaria  rilevanza  l’iscrizione  nella  relativa  gestione previdenziale ed assistenziale tenuta presso l’INPS del beneficiario dell’agevolazione, ossia il Coltivatore Diretto o l’Imprenditore Agricolo Professionale; sotto il profilo oggettivo risultano interessati dall’agevolazione gli atti di trasferimento a titolo oneroso  di  “terreni  e  relative  pertinenze,  qualificati  agricoli  in  base  agli  strumenti urbanistici vigenti”.

Sul concetto di pertinenzialità è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che, nella Risoluzione n. 26/E del 2015, si è espressa affermando che “in applicazione di tale disposizione è, quindi, agevolabile anche il trasferimento del fabbricato sempreché sussista un rapporto di pertinenzialità tra detto fabbricato (bene accessorio) ed il terreno agricolo (bene principale)”.

La nozione di pertinenzialità è data dalle disposizioni dell’art. 817 del Codice Civile che definisce pertinenze i beni destinati in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa[2].

Sostanzialmente, ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale è necessario che esistano congiuntamente:

  • un elemento soggettivo, consistente nella volontà manifestata dal proprietario della cosa principale, o da colui che è titolare di un diritto reale sulla stessa, di destinare durevolmente la cosa accessoria a servizio ed ornamento del bene principale;
  • un elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale che deve intercorrere tra il bene principale e quello accessorio. In altre parole, deve instaurarsi un rapporto di complementarietà economico giuridica protratto nel tempo, fondato sulla subordinazione funzionale di un bene rispetto a quello principale.

Secondo l’interpretazione espressa dall’Agenzia delle Entrate, l’accertamento della sussistenza o meno del vincolo pertinenziale comporta “un giudizio di fatto” che deve basarsi sulla verifica della destinazione concreta ed effettiva della pertinenza al servizio della cosa principale[3]. Al fine di definire il significato che deve essere attribuito alla locuzione “terreni agricoli e relative pertinenze” viene richiamato quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Centrale[4], secondo cui il concetto di terreni agricoli e relative pertinenze coincide con la nozione tradizionale di “fondo rustico”, già utilizzata in diverse disposizioni dettate in materia agraria[5] (si vedano, ad esempio, le norme introdotte per lo sviluppo della proprietà coltivatrice – Legge 26 maggio 1965, n. 590).

Tra le disposizioni fiscali che vengono richiamate al fine di offrire una nozione di “fondo rustico”, vi è la vecchia disciplina per la piccola proprietà contadina[6]. Quest’ultima disposizione estendeva espressamente i benefici fiscali previsti per i trasferimenti di fondi agricoli anche alle case rustiche non situate sul fondo. Alla luce del fatto che un’analoga disposizione non è stata inserita all’articolo 2, comma 4-bis, del decreto Legge n. 194 del 2009, l’Agenzia ritiene che la nuova PPC trovi applicazione solo con riferimento al trasferimento del fabbricato che costituisce pertinenza del terreno agricolo e che risulti situato sul medesimo terreno.

L’Agenzia prosegue la propria analisi affermando che ai fini della nozione di fondo rustico non rileva la qualificazione di strumentalità del fabbricato[7], in quanto le agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina fanno riferimento alla nozione di pertinenza e non a quella di strumentalità[8].

Secondo  l’Agenzia  non  sarebbe  quindi  possibile  riconoscere  l’applicazione  delle  agevolazioni PPC (D.L. 154/2009) a tutti quei fabbricati che non sono direttamente ed immediatamente funzionali al fondo, oppure che non sono ubicati sul terreno agricolo oggetto di compravendita. Infatti, in entrambe le ipotesi gli stessi non possono  costituire  pertinenza  del  terreno  ceduto,  essendo  per  l’appunto  il  concetto  di pertinenza fondato sulla definizione più tradizionale di fondo rustico, da intendersi in una accezione “fattuale”, consistente nella destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio ed ornamento di un’altra.

Tale interpretazione non è tuttavia priva di criticità: infatti, come già evidenziato sulle pagine di questa rivista, se per essere considerato pertinenziale il  fabbricato  deve  essere,  sin  dall’acquisto,  impiegato  attivamente  al  servizio  del  terreno  agricolo (quale  abitazione  del  coltivatore  diretto,  quale  abitazione  dei  dipendenti  oppure,  quale  deposito degli attrezzi, ecc.), si arriverebbe alla conclusione che il mancato utilizzo temporaneo dell’immobile per qualsiasi  causa  o  ragione,  sarebbe  idoneo  a  mettere  in  discussione  i  requisiti  per  usufruire dell’agevolazione,  poiché,  nei  fatti,  interromperebbe  la  destinazione  dello  stesso  al  servizio  del terreno agricolo.

Ma non solo, pensiamo, ad esempio, al caso in cui l’attività agricola venga svolta all’interno di un fabbricato (serra D/10). Seguendo tassativamente l’interpretazione fornita dall’Agenzia, il fabbricato (serra) non potrebbe beneficiare delle agevolazioni PPC, in quanto, in questa ipotesi, non si concretizzerebbe alcun rapporto funzionale tra il fabbricato e il terreno agricolo, dato che l’attività di coltivazione viene svolta all’interno della struttura.

I chiarimenti forniti con la Risoluzione 26/E del 2015, seppur indubbiamente supportati da valide argomentazioni, non possono essere considerati idonei a rappresentare un concetto di “pertinenza” moderno e soprattutto in linea con l’evoluzione che negli ultimi anni ha interessato il settore agricolo. Al fine di cogliere appieno i cambiamenti che stanno interessando il settore agricolo, appaiono significative le novità introdotte dalla riforma fiscale[9].

La riforma modifica la definizione di reddito agrario contenuta nell’art. 32, comma 1, del TUIR[10] e segna un importante passo verso l’allineamento tra disciplina civilistica e fiscale. Con la nuova disposizione si supera il limite della potenzialità produttiva del terreno e con il richiamo esplicito all’art. 2135[11] c.c. viene recepito anche ai fini fiscali il concetto che consente di riconoscere come agricole quelle attività di coltivazione svolte in assenza del terreno, purché vi sia la cura o lo sviluppo di almeno una fase essenziale del ciclo biologico del vegetale (coltivazioni idroponiche, acquaponiche, vertical farm ecc.).

Inoltre, con l’introduzione della lettera b-bis) al comma 2, dell’art. 32, del TUIR[12], la riforma fiscale compie un importante allineamento fra disciplina fiscale e normativa catastale e considera attività agricole, produttive di reddito agrario, le attività dirette alla produzione di vegetali nei fabbricati (C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10), contribuendo in maniera significativa a promuove un concetto di agricoltura evoluto e soprattutto in linea con quelle che sono le politiche di efficienza e sostenibilità legate al cambiamento climatico.

Le modifiche apportate dalla riforma fiscale e l’evoluzione che sta attraversando il mondo agricolo impongo una riflessione anche per quanto concerne i criteri interpretativi delle agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina.

In tal senso appare molto interessante quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che con l’Ordinanza n. 719/2025[13] si è espressa in merito all’applicazione delle agevolazioni PPC al trasferimento di un fabbricato (casa colonica) in corso di ristrutturazione (categoria catastale F3) per la realizzazione di un agriturismo. Al momento del trasferimento in regime agevolato il fabbricato non poteva di certo essere considerato funzionale alla coltivazione del fondo, ma i Giudici di legittimità hanno riconosciuto la legittima applicazione delle agevolazioni, poiché se un fabbricato è funzionale all’attività agricola, lo stesso può essere considerato pertinenza del terreno agricolo.

Secondo l’orientamento espresso nell’Ordinanza 719/2025, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni PPC il concetto di “pertinenza” diverge da quello civilistico. Infatti, al fine di interpretare la locuzione “terreni agricoli e relative pertinenze” assume primaria rilevanza una prospettiva economica e funzionale, in base alla quale il rapporto di pertinenzialità si definisce in relazione all’attività d’impresa. Pertanto, se un fabbricato è funzionale all’attività agricola, lo stesso può essere considerato pertinenziale al terreno agricolo a prescindere dal suo immediato e diretto impiego nella coltivazione del fondo.

Di grande interesse è anche l’Ordinanza n. 6178/2025[14] con cui la Corte di Cassazione si è espressa in merito ad un conferimento di fondo rustico in relazione al quale l’Agenzia contestava la parziale decadenza dalle agevolazioni PPC relativamente ad alcune porzioni di terreno agricolo e ai fabbricati rurali ivi insistenti, in quanto tali aree risultavano edificabili.

Con la richiamata ordinanza la Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente e ha stabilito che ai fini dell’applicazione dell’agevolazione per la “piccola proprietà contadina” (PPC) non è necessario che al momento della cessione il fabbricato rurale pertinenziale sia ubicato su di un terreno qualificato come agricolo sulla base degli strumenti urbanistici vigenti. Infatti, contrariamente a quanto sostiene l’Agenzia, la nozione più tradizionale di “fondo rustico” non può essere estesa alla nuova disciplina PPC, la quale offre una definizione autonoma di terreni agricoli e relative pertinenze (Cass. n. 12777/2020). La nozione di pertinenza, in materia agricola, oggi deve essere letta in chiave funzionale, alla luce del mutato contesto normativo e interpretativo, che rende superato e anacronistico ogni richiamo al tradizionale concetto di fundus instructus. Ciò si giustifica con l’evoluzione della normativa in materia di sostegno all’agricoltura che, in conformità alla disciplina unionale, ha progressivamente abbandonato l’originaria finalità di favorire la formazione o l’arrotondamento della piccola proprietà contadina, orientandosi verso obiettivi più articolati e attuali, quali l’ammodernamento delle strutture agricole, la valorizzazione produttiva dei terreni e il miglioramento delle condizioni economiche del settore.

L’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con le due ordinanze in commento, evidenzia come un’interpretazione legata al concetto più tradizionale di fondo rustico appaia ormai superata, poiché alla luce dell’evoluzione normativa il rapporto di “pertinenzialità” fra fabbricato e terreno agricolo non può più essere interpretato nel senso di un impiego immediato e diretto del secondo al servizio del primo. Al fine di usufruire dei benefici PPC sarebbe, quindi, sufficiente che il fabbricato sia funzionale all’esercizio dell’impresa agricola. Un’interpretazione di così ampio respiro potrebbe avere implicazioni estremamente rilevanti, poiché consentirebbe di usufruire della tassazione all’1% anche nel caso di trasferimento di un fabbricato che nonostante non apporti un beneficio immediato e diretto alla coltivazione del fondo, sia comunque funzionale all’esercizio dell’impresa agricola. È il caso quest’ultimo di un impianto fotovoltaico a terra che venga trasferito in regime agevolato unitamente ad altri appezzamenti di terreno agricolo. Infatti, un impianto a terra dedicato alla cessione dell’energia elettrica non ha alcun impiego immediato e diretto al servizio del fondo, ma è indubbiamente funzionale all’esercizio e dell’attività agricola connessa di produzione di energia da fonte fotovoltaica. Le medesime considerazioni potrebbero essere fatte valere anche nel caso in cui unitamente ai terreni agricoli venga traferito anche un fabbricato ubicato in zona industriale e destinato a coltivazioni innovative. Anche in questa ipotesi non vi è nessun impego dell’immobile al servizio del terreno, ma è indubbio che lo stesso possa essere considerato funzionale all’impresa agricola.

L’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione appare condivisibile, ma se non ci sarà un adeguamento interpretativo da parte dell’Agenzia delle Entrate, permane il rischio concreto di vedersi contestata l’applicazione delle agevolazioni ogni qual volta il fabbricato non sia ubicato sul fondo o non sussista un impiego immediato e diretto dello stesso al servizio del terreno agricolo.

[1] D.L. 194 del 30/12/2009, art. 2, comma 4 bis: “Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché’ le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento. Le agevolazioni previste dal periodo precedente si applicano altresì agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché’ all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all’articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.”

[2] Art. 817 c.c.: “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.

La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.”.

[3] Corte di Cassazione, 2 marzo 2006, n. 4599 – Corte di Cassazione 13 luglio 2007, n. 15739.

[4] Commissione Tributaria Centrale, sentenza 18 gennaio 1989, n. 369 “Enunciando il concetto di terreni agricoli e relative pertinenze il legislatore tributario ha inteso riferirsi al fondo rustico inteso in senso tecnico giuridico come appezzamento di terreno agricolo corredato da elementi strumentali (pertinenziali) necessari per la gestione economica (fundus instructus): in esso il fabbricato rurale ha valore strumentale (e quindi potenziale) rispetto al terreno, analogamente ai macchinari, le sementi, gli animali, in genere le scorte, cioè a quel complesso di cose che, quando esistono, sono strettamente legate al terreno…”.

[5] Legge 26 maggio 1965, n. 590 – Norme introdotte per lo sviluppo della proprietà coltivatrice – legge 26 maggio 1965, n. 590.

[6] Legge 6 agosto 1954, n. 604 (in vigore fino al 31 dicembre 2009).

[7] D.L. 557 del 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3 bis.

[8] Agenzia delle Entrate, risoluzione 26/E del 2015: “La nozione di fabbricato pertinenziale, che implica la sussistenza di una connessione funzionale tra il fabbricato ed il terreno agricolo, non appare coincidente, come detto, con la nozione di strumentalità che è, invece, volta alla individuazione dei beni necessari per lo svolgimento dell’impresa agricola. Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire (cfr. sentenza 27 maggio 1993, n. 5942) che “la nozione di azienda agricola contenuta nell’articolo 2135 c.c., come “complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” …” è “… idonea a delineare un concetto di azienda agricola (rilevante per definire il concetto di strumentalità) distinta da quella di fondo, (rilevante per definire la nozione di terreno e relative pertinenze) e, in particolare, da quella di fundus instructus”. Tale interpretazione è in linea con i chiarimenti forniti con la circolare n. 2 del 21 febbraio 2014 che, all’esempio 14, riguardante il trasferimento di un terreno agricolo e di un fabbricato strumentale, ha ritenuto applicabili le agevolazioni dettate dal citato articolo 2, comma 4-bis, solo per il trasferimento del terreno agricolo, nel presupposto che il fabbricato non avesse i requisiti precedentemente delineati (fabbricato pertinenziale sovrastante il terreno agricolo).”.

[9] Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre scorso il D.Lgs. n. 192 del 13 dicembre 2024 ha dato attuazione alla delega fiscale (art. 5, comma 1, lett. b, della legge 111/2023) contribuendo ad un fondamentale ed ulteriore passo in avanti verso una riforma organica dell’agricoltura.

[10] Art. 32 TUIR: “Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio delle attività agricole di cui all’ articolo 2135 del Codice Civile”.

[11] Art. 2135 c.c.: “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”

[12] Art. 32, comma 2, lett. b-bis) del TUIR: “Sono considerate attività agricole produttive di reddito agrario: […]

b-bis) le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis; […]”.

[13] Corte di Cassazione Ordinanza n. 719/2025 “la nozione di pertinenza fiscale diverge da quella civile: «Diverso è, peraltro, in questa materia, il concetto di pertinenzialità: un fabbricato posseduto ed utilizzato da chi coltiva i terreni è sempre fiscalmente rurale (anche se oggettivamente non è pertinenza del terreno). Per il terreno agricolo prevale quindi una visione economica-funzionale, per cui il rapporto di pertinenzialità viene a configurarsi in funzione dell’attività di impresa e quindi vi rientrano tutti i fabbricati funzionali all’attività agricola ed alle costruzioni strumentali destinate ad uso ufficio dell’azienda agricola e agrituristica ed i fabbricati abitativi rurali. Vanno considerati, quindi, fabbricati rurali di servizio quelli strumentali alle attività agricole e connesse ex 2135 c.c., incluse quelle adibite ad uffici dell’azienda agricola – agriturismo, nonché i fabbricati ad uso abitativo, tali essendo quelli utilizzati quale abitazione dell’imprenditore agricolo» – Cass. Sez. 5, del 12 febbraio 2021 (udienza del 17 novembre 2020) n. 3597; vedi pure, da ultimo, Cass., Sez. Trib., del 10 dicembre 2024, n. 31840-”.

[14] Corte di Cassazione Ordinanza n. 6178/2025: “la Corte, difatti, sia pur incidentalmente, ha già avuto modo di rilevare – così come, del resto, si è rimarcato anche in dottrina – che la nozione di «fondo rustico» [di cui alla l. 27 dicembre 1977, n. 984, art. 7, c. 4, lett. b); v., altresì, la l. 6 agosto 1954, n. 604] non è estensibile al d.l. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4 bis, cit., che ha diversamente riguardo a terreni agricoli e relative pertinenze (Cass., 26 giugno 2020, n. 12777); né, al contempo, può fondatamente richiamarsi la disposizione di cui alla l. 6 agosto 1954, n. 604, art. 1, comma 2, il cui contenuto regolativo («Le agevolazioni tributarie di cui Corte di Cassazione – copia non ufficiale 11 al primo comma sono applicabili anche agli acquisti a titolo oneroso delle case rustiche non situate sul fondo, quando l’acquisto venga fatto contestualmente in uno degli atti indicati al primo comma per l’abitazione dell’acquirente o dell’enfiteuta e della sua famiglia») per un verso è tributario di quella medesima nozione di fondo rustico (cui deroga per la prevista fattispecie delle case rustiche) e, per il restante, deve confrontarsi con la (autonoma) definizione dell’oggetto dell’agevolazione qual posta dall’art. 2, comma 4-bis, cit.; – va, del resto, rimarcato che, come già rilevato dalla Corte, in ragione dell’evoluzione degli interventi legislativi di sostegno dell’agricoltura (in attuazione, peraltro, di omologhi interventi operati dalla disciplina Unionale), il relativo quadro normativo si è venuto articolando secondo direttrici che hanno (chiaramente) superato l’originaria finalità di «formazione o … arrotondamento della piccola proprietà contadina», proponendosi, quindi, di promuovere «l’ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole e determinare il miglioramento delle condizioni di produzione, di lavoro e di reddito in agricoltura … favorire, attraverso una adeguata mobilità dei terreni, il miglioramento delle strutture produttive agricole, il rimboschimento, la difesa del suolo e dell’ambiente, e l’utilizzazione per scopi produttivi o di pubblica utilità di terreni non più coltivati … adeguare il livello di formazione generale tecnica ed economica della popolazione agricola attiva attraverso la informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura» (v., in questi termini, la l. 9 maggio 1975, n. 153, art. 1; v., altresì, il regolamento del Consiglio CE, 17 maggio 1999, n. 1257, ed i successivi regolamenti n. 1698, del 2005, e n. 1305 del 2013; così Cass., 12 giugno 2020, n. 11320); e che, pertanto, in un siffatto contesto (anche di evoluzione tecnologica delle imprese) – e che ha portato all’emersione della (nuova) qualifica di imprenditore agricolo Corte di Cassazione – copia non ufficiale 12 professionale (in sostituzione di quella dell’imprenditore agricolo a titolo principale; l. n. 153 del 1975, art. 12), qualifica suscettibile di estensione ai soggettivi collettivi a determinate condizioni (v. Cass., 28 aprile 2017, n. 10542, con riferimento al d.lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 3) – la nozione di pertinenza adeguatamente esprime il (necessario) nesso di collegamento funzionale rispetto al quale anacronistica rimane l’evocazione del fundus instructus;”


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