Accertamento catastale

ACCERTAMENTO CATASTALE NEL CASO DI ABITAZIONE DATA IN USO AI DIPENDENTI

La ruralità dei fabbricati rappresenta indubbiamente un argomento di particolare interesse per il settore agricolo, soprattutto per le rilevanti implicazioni che questo requisito ha in sede di accertamento catastale ai fini IMU. Infatti, come noto, tale requisito consente agli immobili strumentali dotati di tali caratteristiche l’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale propria.

L’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993 riconosce, ai fini fiscali, la “ruralità” alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile. In particolare la lett. f) del citato decreto annovera fra i fabbricati strumentali agricoli “le abitazioni dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento”.

Ci troviamo al cospetto di una disposizione che disciplina la ruralità dei fabbricati strumentali, ma trova applicazione per gli immobili abitativi di categoria “A”. Ebbene, questa incongruenza fra destinazione di fatto e categoria catastale ha creato non pochi dubbi interpretativi che hanno indotto l’Agenzia a negare la ruralità all’immobile ogniqualvolta non vengano rispettati i requisiti previsti per i fabbricati abitativi.

Alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate/Territorio, in sede di accertamento catastale, disconoscono la ruralità dei fabbricati dati in uso ai dipendenti poiché non rispettano i requisiti di cui al D.L. n. 557/1993, art. 9, comma 3, lettera e), che esclude il riconoscimento della ruralità ai fabbricati che hanno le caratteristiche di lusso previste dal D.M. 2 agosto 1969 (la norma richiede, altresì, che gli stessi immobili non siano censiti nelle categorie A/1 – abitazioni di tipo signorile – e A/8 – abitazioni in ville).

Come già evidenziato da numerose Commissioni di merito, ci troviamo al cospetto di due distinte disposizioni: da un lato l’art. 9 comma 3 disciplina i requisiti per l’attribuzione della ruralità ai fabbricati abitativi, dall’altro il successivo comma 3 bis disciplina la ruralità per i fabbricati strumentali, fra i quali vengono annoverati quelli dati in uso ai dipendenti per più di 100 giornate lavorative.

Ritengo che l’Agenzia commetta un errore nell’estendere a fabbricati annoverati fra gli strumentali requisiti propri degli immobili abitativi. Infatti, determinate limitazioni sono state previste dal legislatore al fine di evitare che il requisito della ruralità e le conseguenti agevolazioni fossero riconosciute ad immobili con finalità diverse da quelle proprie della ruralità, ma non è sicuramente questo il caso dei fabbricati di categoria “A” dati in uso ai dipendenti.