ACCERTAMENTO CATASTALE CON OBBLIGO DEL CONTRADDITTORIO

di Vanni Fusconi, Giorgio Gavelli - Pubblicato sul Sole 24 ore il 06.03.2025

Negli ultimi anni, le verifiche catastali hanno assunto sempre maggiore importanza, anche in relazione alla rilevanza dei dati ai fini dei vari bonus edilizi riconosciuti dal legislatore. La riforma del catasto e la necessità di basarsi sui dati in esso contenuti per accedere alle varie agevolazioni fiscali hanno reso essenziale l’aggiornamento e la regolarità delle informazioni catastali, sia per un’equa tassazione, sia per non mettere in discussione l’ottenimento dei benefici tributari.

In questo contesto, appare chiara l’esigenza di una disciplina priva di interrogativi applicativi, che consenta – anche per questo tipo di accertamenti – il pieno rispetto del diritto al contraddittorio preventivo disciplinato dall’articolo 6-bis della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), come introdotto dall’articolo 1, comma 1, del Dlgs 219/2023. La disposizione in esame stabilisce che tutti gli atti tributari autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio effettivo con il contribuente, che si concretizza con la notifica preventiva dello schema di atto. Dall’obbligo del contraddittorio sono esclusi solo gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze (oltre ai casi motivati di fondato pericolo per la riscossione). Nonostante il Dm del 24 aprile 2024 (articolo 2, comma 1, lettera e) esoneri dall’obbligo di contraddittorio esclusivamente gli accertamenti catastali per l’iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali (di cui agli articoli 55 del Rd n. 1571/1931 e 12 della legge 679/1969), alcuni uffici dell’agenzia delle Entrate omettono la notifica preventiva dello schema di atto anche per gli atti emanati a seguito di denuncia/dichiarazione/variazione di accatastamento con procedura Docfa.

La problematica nasce dall’applicazione dell’articolo 7-bis del Dl 39/2024 (introdotto in sede di conversione con la legge 67/2024), in base al quale il comma 1 dell’articolo 6-bis della legge 212/2000 si interpreta nel senso di escludere dall’obbligo del contraddittorio gli atti «per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l’amministrazione finanziaria e il contribuente». La norma di interpretazione autentica ha il chiaro intento di escludere l’applicabilità della nuova disciplina in tutte quelle ipotesi in cui, alla data di entrata in vigore dell’articolo 6-bis, erano già previste forme di contraddittorio anticipato (ad esempio accertamenti antielusivi ex articolo 10-bis della legge 212/2000).

Pertanto, non appare in linea con lo spirito della disposizione escludere dal contraddittorio accertamenti catastali emessi a seguito di una procedura amministrativa che presuppone una forte partecipazione del contribuente, ma che non integra alcuna forma di contraddittorio con l’Amministrazione Finanziaria. La dichiarazione Docfa, al pari della dichiarazione dei redditi, non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera dichiarazione di scienza e di giudizio (sempre emendabile dal contribuente) che costituisce l’atto iniziale di un procedimento amministrativo per la classificazione degli immobili e la determinazione delle rendite da questi prodotte (Cassazione, ordinanza n. 19247/2017). L’accertamento catastale a seguito di procedura Docfa non rientra, dunque, fra i procedimenti per i quali alla data del 18 gennaio 2024 erano già previste specifiche forme di contraddittorio (Cassazione, sentenza n. 5245/2023), neanche in forma di sopralluogo dell’ufficio, che rimane una mera facoltà dell’Amministrazione (Cassazione, ordinanza n. 5600/2017). E, sul punto, riteniamo sia inconferente (in quanto superata dalla nuova disciplina) la giurisprudenza – sia di legittimità (Cassazione, sentenza n. 5175/2020, oltre alla già citata sentenza n. 5245/2023) che di merito (Ctr Lombardia n. 3206/06/2019) – secondo cui, in presenza di Docfa e in costanza del previgente quadro normativo, non era obbligatorio attivare il contraddittorio con il contribuente.

Appare, dunque, auspicabile che al fine di tutelare il diritto del contribuente venga data piena attuazione all’articolo 6-bis della legge n. 212/2000, attraverso la notifica preventiva dello schema di atto anche nelle ipotesi di accertamento catastale attivato da dichiarazioni Docfa.