benefici fiscali

SRL AGRICOLA CON I BENEFICI FISCALI DELL’AGRICOLTURA, MA PERMANGONO DUBBI SUL REQUISITO DELL’ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE

L’art. 1, comma 1093 della legge n. 296/2006 consente alle società di persone (Snc, Sas), società a responsabilità limitata e alle società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola di cui all’art. 2 del D.lgs 99/2004, di optare per la tassazione su base catastale. Si tratta di una vera e propria finzione giuridica in base alla quale il reddito mantiene la propria natura di reddito di impresa, ma viene determinato secondo i criteri catastali di cui all’art. 32 del TUIR.

Siamo al cospetto di un beneficio di estrema rilevanza che completa quel processo di evoluzione delle imprese agricole che il legislatore ha iniziato con la legge di orientamento del 2001, sviluppato con il D.Lgs 99/2004 (introduzione del concetto di società agricola) e completato con l’opzione per la tassazione su base catastale.

L’evoluzione normativa ha portato al proliferare delle SRL agricole che, come è noto, sono dotate di un’autonomia patrimoniale perfetta. Caratteristica, quest’ultima, non di poco conto, se si pensa che fino al 2006 gli unici soggetti che potevano beneficiare appieno della normativa per il settore agricolo erano esclusivamente le aziende agricole e le società semplici. Inoltre, se all’opzione di cui al comma 1093 si associa quella per la trasparenza fiscale, il reddito catastale viene tassato direttamente in capo al socio e come accade nelle società di persone, la successiva distribuzione di utili non viene assoggettata a tassazione.

Il beneficio è indubbiamente rilevante, ma non mancano i dubbi interpretativi.

Mi riferisco, in particolare, ai limiti del requisito dell’ “esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.” (presupposto essenziale per poter esercitare l’opzione) che, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia n. 50/E del 2010, deve trovare riscontro nell’effettiva attività svolta dalla società.

Nonostante il secondo comma della disposizione in esame sia estremamente chiaro nel contemplare fra le attività agricole connesse anche la commercializzazione non prevalente di prodotti agricoli di terzi, autorevole dottrina (Germanò) e la prassi dell’Agenzia delle Entrate (Circolare 44/E del 2004) hanno escluso categoricamente che tale attività possa rientrare nell’ambito dell’art. 2135 c.c..

L’orientamento restrittivo di cui sopra, teso a limitare l’attività di commercializzazione alla vendita dei prodotti agricoli previamente trasformati e manipolati, non sembra lasciare spazio a dubbi interpretativi, se non fosse che l’art. 4 del D.Lgs 228 del 2001 consente a tutti gli imprenditori agricoli di vendere al dettaglio su tutto il territorio nazionale prodotti agricoli di terzi in misura non prevalente.

Ci troviamo, dunque, al cospetto di una criticità  interpretativa non da poco: o si segue l’orientamento espresso dalla prassi e dalla dottrina prevalente e si esclude che le SRL agricole possano accedere alla disciplina della vendita diretta, oppure si riconosce la corretta portata applicativa all’art. 4 del D.lgs 228/2001 assumendosi il rischio di contraddire l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate.

A parere di chi scrive la disciplina della vendita diretta rientra a pieno titolo fra le attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., conseguentemente una Srl agricola in opzione dovrebbe poter vendere al dettaglio anche prodotti agricoli di terzi senza correre il rischio di decadere dall’esercizio esclusivo delle attività agricole, fermo restando che i proventi derivanti da tale attività devono essere tassati a costi e ricavi.

Un’interpretazione del tutto in linea con il dettato normativo, anche se l’assenza di precisi chiarimenti sul punto da parte dell’Agenzia delle Entrate impone la massima prudenza. Al contrario non si può giungere alle medesime conclusioni per quanto concerne la vendita all’ingrosso, poiché senza la copertura dell’art. 4 del D.lgs 228/2001 questa attività deve considerarsi certamente esclusa dall’art. 2135 del codice civile.