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PPC E FABBRICATI COLLABENTI, L’AGENZIA CONTESTA L’AGEVOLAZIONE

Una delle fattispecie di accertamento che più frequentemente riguardano le aziende agricole è indubbiamente quella in materia di PPC (piccola proprietà contadina).  In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha focalizzato la propria attenzione sui fabbricati qualificati catastalmente come collabenti in relazione ai quali contesta l’applicazione dell’agevolazione PPC poiché non sarebbero qualificabili come pertinenze del terreno.

Secondo l’Agenzia non sarebbe quindi possibile riconoscere l’applicazione delle agevolazioni PPC a tutti quei fabbricati che, non essendo direttamente ed immediatamente funzionali al fondo, non possono costituire pertinenza del terreno ceduto, essendo per l’appunto il concetto di pertinenza fondato sul criterio fattuale della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio ed ornamento di un’altra.

Un caso emblematico ed estremamente frequente in agricoltura è quello dell’acquisto in regime agevolato PPC di un fondo rustico composto dal terreno agricolo e da un sovrastante fabbricato catastalmente qualificato come collabente (categoria catastale F/2) e quindi per sua natura “inutilizzabile” al momento dell’acquisto.

L’Agenzia, in questa ipotesi, esclude la possibilità di usufruire delle agevolazioni PPC, poiché il carattere collabente dell’immobile di categoria F/2 pregiudicherebbe il rapporto funzionale con il terreno stesso, facendo venir meno quel carattere di pertinenzialità necessario per usufruire del regime agevolato anche in relazione al fabbricato.

Per cogliere le ragioni che spingono l’Amministrazione a questo tipo di contestazione è opportuno analizzare la recentissima risposta all’Interpello n. 357/2019 con cui l’Agenzia ha valutato l’applicabilità delle agevolazioni “prima casa” per quanto concerne l’acquisto di un fabbricato di categoria F/2, con l’impegno da parte dell’acquirente di procedere alla ristrutturazione e adibirlo ad abitazione principale entro il termine di diciotto mesi.

Con il richiamato documento di prassi l’Amministrazione finanziaria attribuisce rilevanza ai dati formali delle risultanze catastali e nega l’applicazione delle agevolazioni prima casa sulla base della classificazione catastale dell’immobile (unità collabente – F/2) anche se l’immobile sarebbe stato destinato nei termini di legge ad abitazione.

L’Ufficio privilegia il dato formale derivante dal Catasto e sacrifica l’effettiva destinazione, anche potenziale del bene, all’esigenza di stabilire un criterio univoco e non interpretabile al fine di determinare ciò che può essere oggetto di agevolazione.

L’orientamento espresso dall’Amministrazione finanziaria, che vorrebbe limitare l’indagine per l’attribuzione dell’agevolazioni ai soli presupposti formali legati alla categoria catastale, non appare condivisibile e ciò, a mio parere, trova conferma nella stessa Risoluzione n. 26/E del 2015.

Come chiarito dallo stesso documento di prassi, l’accertamento della sussistenza o meno di vincolo pertinenziale comporta “un giudizio di fatto” che secondo l’Agenzia deve basarsi sulla verifica della destinazione concreta ed effettiva della pertinenza al servizio della cosa principale. (cfr. Corte di Cassazione, 2 marzo 2006, n. 4599 – cfr. Corte di Cassazione 13 luglio 2007, n. 15739).

Ritengo che l’effettiva verifica della destinazione del bene pertinenziale (fabbricato) al servizio del bene principale (terreno) non possa essere valutata esclusivamente sulla base di un dato castale ma vada indagata in relazione all’esistenza di specifici elementi di carattere soggettivo ed oggettivo che non appaiono incompatibili con lo stato di collabenza del fabbricato.

In attesa di conoscere l’orientamento della Suprema Corte, tale interpretazione ha trovato riscontro positivo di in diverse Corti di merito.