23 Apr BONUS ANCHE PER IL FABBRICATO CHE NON SI TROVA SU TERRENO AGRICOLO
di Vanni Fusconi, Giorgio Gavelli - Pubblicato sul Sole 24 ore il 23.04.2025
Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione nota come piccola proprietà contadina (Ppc) sugli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, non è necessario che il fabbricato rurale pertinenziale sia ubicato su un terreno qualificato come agricolo sulla base degli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione: sono le (condivisibili) conclusioni a cui è giunta la Cassazione che, con l’ordinanza n. 6178/2025 (depositata il 7 marzo scorso), ha contraddetto l’orientamento dell’agenzia delle Entrate spesso alla base di avvisi di liquidazione di maggiori imposte (indirette). L’articolo 2, comma 4-bis, del Dl 194/2009 prevede un regime agevolato (applicazione dele imposta di registro e ipotecaria fissa, e dell’imposta catastale all’1%) per gli acquisti di terreni agricoli e relative pertinenze (fabbricati rurali) effettuati da coltivatori diretti e Iap iscritti alla previdenza agricola. L’Agenzia, con la risoluzione 26/E/2015, ha chiarito che il concetto di «pertinenza» deve essere verificato sulla base di due requisiti: quello soggettivo, ossia la volontà del proprietario di destinare stabilmente il bene accessorio a servizio del principale, e quello oggettivo, ovvero che il fabbricato sia direttamente funzionale al terreno agricolo. Inoltre, è stato in tale sede precisato che, affinché sussista il rapporto di pertinenzialità, è necessario che il fabbricato sia ubicato sul terreno agricolo, in ossequio al concetto più tradizionale di «fondo rustico».
Per quanto concerne il requisito oggettivo, la Cassazione, con l’ordinanza 719/2025, ha stabilito che se un fabbricato è funzionale all’attività di impresa agricola, lo stesso può essere considerato pertinenziale al terreno, a prescindere dal suo immediato e diretto impiego nella coltivazione del fondo (si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 gennaio). Ora i Giudici di legittimità, con l’Ordinanza 6178/2025 sono tornati ad esprimersi in materia di piccola proprietà contadina offrendo, ancora una volta, un’interpretazione evolutiva della disciplina. Il caso trattato aveva ad oggetto un conferimento di fondo rustico in relazione al quale l’Agenzia contestava la parziale decadenza dalle agevolazioni Ppc relativamente ad alcune porzioni di terreno agricolo e ai fabbricati rurali ivi insistenti, in quanto tali aree risultavano edificabili. L’amministrazione finanziaria risultava vittoriosa nei primi due gradi di giudizio, nonostante il contribuente avesse dedotto la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra i fabbricati e le restanti particelle di terreno agricolo conferite, in relazione alle quali non era stata contestata la decadenza dalle agevolazioni.
Secondo quanto stabilito dall’ordinanza in esame non può ritenersi condivisibile l’interpretazione fornita dall’Agenzia in merito alla necessità che la pertinenza insista direttamente sul terreno agricolo oggetto di cessione. Infatti, la nozione più tradizionale di «fondo rustico» non è estensibile alla nuova disciplina Ppc, la quale offre una definizione autonoma di terreni agricoli e relative pertinenze (Cassazione n. 12777/2020). Inoltre, l’evoluzione normativa in materia di sostegno all’agricoltura, in linea con la disciplina unionale, ha superato l’originaria finalità di formazione o arrotondamento della piccola proprietà contadina, puntando oggi a obiettivi più ampi, come l’ammodernamento delle strutture agricole, la valorizzazione produttiva dei terreni e il miglioramento delle condizioni economiche del settore. In tale contesto la nozione di pertinenza deve essere interpretata in chiave funzionale, rendendo superata e anacronistica ogni evocazione al concetto tradizionale di fundus instructus. Via libera, quindi, dalla Cassazione all’agevolazione sull’imposizione indiretta anche sugli impianti fotovoltaici qualificati come D/10 ed ubicati su aree edificabili, purchè sussista il rapporto di pertinenzialità con altri terreni agricoli oggetto di trasferimento.