AGRICOLTURA, COSI’ I BENEFICI SEGUONO LE QUALIFICHE

di Vanni Fusconi, Giorgio Gavelli - Pubblicato sul Sole 24 ore il 01.09.2025

Nel settore agricolo, l’assunzione e il mantenimento delle qualifiche professionali sono di fondamentale importanza, poiché consentono di accedere a benefici in materia di imposizione indiretta e di natura creditizia. Si tratta, in particolare, delle figure dell’imprenditore agricolo professionale (Iap), introdotta dall’articolo 1 del decreto legislativo 99/2004, e di quella del coltivatore diretto (Cd), regolata dall’articolo 31 della legge 590/1965.

Al possesso di queste qualifiche sono legate le agevolazioni previste dalla disciplina del compendio unico (articolo 5-bis, decreto legislativo 228/2001) e della piccola proprietà contadina (articolo 2, comma 4-bis, decreto legge 194/2009), le agevolazioni in materia di trasferimento di terreni agricoli che si trovano nei territori montani (articolo 1, comma 111, legge 197/2022), oltre ai benefici in materia di Imu e redditi fondiari.

Ciò che distingue queste due figure professionali sono le modalità con cui viene esercitata l’impresa agricola. Infatti il coltivatore diretto deve contribuire, con il lavoro proprio e della propria famiglia, ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo aziendale, mentre è considerato imprenditore agricolo professionale colui che, essendo dotato di specifiche competenze in campo agricolo, dedica alle attività agricole, direttamente o attraverso la partecipazione in società, almeno la metà del proprio tempo lavoro e ricava dalle attività agricole almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro (nelle zone montane o svantaggiate individuate dall’articolo 17 del regolamento Ce 1257/1999, il requisito reddituale è ridotto al 25%).

Peraltro, questo requisito potrebbe essere modificato. Il disegno di legge Semplificazioni, approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto, ha infatti proposto una modifica all’articolo 1 del decreto legislativo 99/2004, in base alla quale per i primi cinque anni dalla presentazione dell’istanza di riconoscimento della qualifica di Iap (articolo 1, comma 5-ter) non sarebbe più richiesto il rispetto del parametro del reddito da fonte agricola. Se la modifica dovesse essere confermata, potrebbe in alcune ipotesi determinare l’irrilevanza del requisito reddituale per quanto concerne le agevolazioni in materia di imposizione indiretta e di natura creditizia; infatti, in base all’articolo 1, comma 4 (valevole per le persone fisiche) e all’articolo 2, comma 4 (riferito alle società agricole), del decreto legislativo 99/2004 , la perdita della qualifica di Iap comporta la decadenza dal beneficio solo se avviene entro cinque anni dall’applicazione dell’agevolazione.

Il requisito reddituale resta invece per il coltivatore diretto, il quale, oltre a dover provvedere alla coltivazione del fondo con il lavoro proprio e dei suoi familiari, deve anche trarre dall’attività agricola la fonte principale del proprio reddito.

La distinzione tra Iap e Cd si riflette anche negli obblighi previdenziali. L’accertamento dei requisiti di coltivatore diretto è di competenza dell’Inps, mentre quello di imprenditore agricolo professionale spetta alle Regioni, con validità su tutto il territorio nazionale (articolo 1, comma 2, decreto legislativo 99/2004). Per il coltivatore diretto, l’iscrizione all’Inps è obbligatoria e può avvenire anche d’ufficio, con il conseguente versamento dei contributi; per l’imprenditore agricolo professionale, invece, l’iscrizione è dovuta solo dopo il rilascio dell’attestazione regionale.

Quanto alla prelazione agraria, questo diritto è stato storicamente riconosciuto all’affittuario coltivatore diretto e al confinante coltivatore diretto (rispettivamente, articoli 8 legge 590/1965 e 7 legge 817/1971). Con l’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 99/2004, l’istituto è stato esteso alle società agricole, con una limitazione che determina, comunque, un collegamento con la figura del coltivatore diretto. Infatti, il diritto alla prelazione agraria viene esteso alle società agricole di persone in cui almeno la metà dei soci abbia la qualifica di coltivatore diretto come risulta dall’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. La legge 154/2016 ha poi inserito il comma 2-bis nell’articolo 7 della legge 817/1971, compiendo un altro passo verso l’allineamento delle due figure professionali, dato che il diritto di prelazione agraria è stato esteso ai confinanti imprenditori agricoli professionali.