IL FOTOVOLTAICO IN LEASING E’ FABBRICATO RURALE

di Vanni Fusconi, Giorgio Gavelli - Pubblicato sul Sole 24 ore il 09.12.2024

Un impianto fotovoltaico situato su un terreno agricolo e destinato a supportare l’attività agricola deve essere classificato, ai fini catastali, come fabbricato rurale strumentale (categoria D/10): questo vale anche se l’imprenditore agricolo, sia esso individuale o collettivo, utilizza l’impianto in virtù di un contratto di locazione finanziaria e non ne è il proprietario. Questo è il condivisibile principio di diritto enunciato dalla Cassazione, Sezione lavoro, con l’ordinanza n. 29754 depositata il 19 novembre.

 

La controversia riguardava il disconoscimento del requisito di ruralità (rettifica di classamento dalla categoria catastale da D/10 a D/1) di un impianto fotovoltaico realizzato da una società di leasing su un terreno acquisito in diritto di superficie da una società agricola, alla quale l’impianto veniva successivamente concesso in locazione finanziaria. Secondo la tesi dell’Amministrazione finanziaria, risultata soccombente in primo grado e vincitrice in appello, al fine di poter beneficiare del requisito della ruralità il proprietario dell’impianto doveva essere anche il soggetto che materialmente esercitava l’attività agricola di produzione di energia da fonte fotovoltaica. Circostanza che, nel caso in esame, non si verificava, poiché l’impianto apparteneva alla società di leasing, mentre l’attività agricola connessa di produzione di energia veniva svolta dal soggetto utilizzatore dell’impianto.

 

La Corte di Cassazione ha respinto la tesi dell’Amministrazione finanziaria, stabilendo che ai fini del riconoscimento del requisito della ruralità (articolo 9, comma 3-bis, del Dl 557/1993) non è necessario che l’utilizzatore ed il proprietario di un fabbricato strumentale all’attività agricola coincidano, a condizione a che l’utilizzatore dell’impianto svolga attività di produzione di energia in regime di connessione con l’attività agricola principale. La pronuncia, richiamando la normativa che ha qualificato la produzione di energia da impianto fotovoltaico come attività agricola connessa (articolo 1, comma 423, della legge n. 266/2005) e i principi definiti dalla Corte Costituzionale, ha sottolineato i criteri individuati dalla stessa Amministrazione al fine di considerare l’impianto connesso all’attività agricola principale (Agenzia del Territorio, nota 31892/2012; Entrate, circolare 36/E del 2013). Si rammenta che la Consulta (sentenza n. 66/2015) ha ricondotto tale attività di produzione energia nell’ambito della «fornitura di beni» prevista dal terzo comma dell’articolo 2135 del Codice civile.

 

Occorre accertare, in sintesi, l’esistenza di un’azienda agricola, cioè un insieme di terreni e fabbricati effettivamente connessi alla produzione agricola. Secondo l’articolo 9, comma 3, lettera c), del Dl 557/1993, l’esistenza di un’azienda agricola richiede che il fondo abbia una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati (salvo specifiche eccezioni in cui tale limite è ridotto a 3.000 metri quadrati) e che le particelle siano iscritte al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Inoltre, deve essere soddisfatto almeno uno dei requisiti oggettivi indicati nei punti 1 e 2 del paragrafo 4 della circolare n. 32/E/2009. Qualora ricorrano tali condizioni, l’impianto fotovoltaico deve essere qualificato come fabbricato rurale anche se l’imprenditore agricolo ne è semplice utilizzatore e non proprietario, poiché l’immobile soddisfa tutti i requisiti per essere considerato strumentale all’attività agricola connessa di produzione di energia da fonte fotovoltaica.